Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di sospendere le rate dei mutui per acquisto prima casa anche per chi, a causa del periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, è stato posto in Cassa Integrazione Guadagni o ha subito una riduzione dell’orario lavorativo.
Ricordiamo infatti che esisteva già il c.d. Fondo Gasparrini, o Fondo di solidarietà per i mutui prima casa; il decreto Cura Italia ha esteso l’operatività di questo strumento includendo tra i beneficiari coloro che hanno riportato disagi economici a seguito dell’emergenza: sono quindi stati inclusi i lavoratori dipendenti che sono stati posti in CIG ma anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato conseguente all’emergenza per almeno un 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Accanto a questa misura di carattere normativo oggi ci sono altre iniziative in questo senso:
ACCORDO ABI – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI : MORATORIA PER LE FAMIGLIE
Questo accordo amplia le misure di sostegno ai lavoratori sia dipendenti che autonomi e liberi professionisti che hanno subito un contraccolpo economico a seguito dell’emergenza sanitaria.
In particolare l’accordo prevede la possibilità di sospendere la quota capitale di mutui e finanziamenti che non rientrano nel provvedimento normativo. Infatti il decreto cura Italia riguarda esclusivamente i muti prima casa, mentre l’accordo Abi – Associazioni Consumatori riguarda:
– mutui garantiti da ipoteca erogati a persone fisiche per ristrutturazione dell’immobile o per liquidità o acquisto di mobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nel Fondo Gasparrini;
– prestiti non garantiti da garanzia reale, a rimborso rateale.
La sospensione non comporta costi né commissioni di alcun tipo e comprende anche eventuali rate non pagate dopo il 31 gennaio 2020. E’ possibile sospendere la quota capitale delle rate fino ad un massimo di 12 mesi e ed è rivolta sia ai lavoratori dipendenti che autonomi che abbiano subito la cessazione del rapporto di lavoro o siano in Cassa Integrazione per almeno 30 giorni o, per i lavoratori autonomi, che abbiano subito la riduzione del fatturato per almeno il 33%.
Al termine del periodo di sospensione il piano di ammortamento riprenderà regolarmente con allungamento per una durata pari al periodo di sospensione.
ASSOFIN – MORATORIA PER IL CREDITO AI CONSUMATORI
L’Assofin è un’associazione che raccoglie moltissime società finanziarie e banche operative nel credito al consumo. Ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti per coloro che si trovino in situazioni di difficoltà economica a causa del Covid-19 dovuta a cessazione del rapporto di lavoro subordinato o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (CIG) per almeno 30 giorni e lavoratori autonomi e liberi professionisti con riduzione del fatturato oltre il 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019.
Come avviene la sospensione?
Può avvenire con 2 diverse modalità:
– SOSPENSIONE DELL’INTERA RATA DEL MUTUO
In questo caso matureranno nel periodo di sospensione gli interessi sul debito residuo che dovranno poi essere rimborsati dopo il periodo di sospensione. Il rimborso potrà avvenire in 3 modalità:
a) ratealmente: gli interessi maturati verranno suddivisi in quote di pari importo che verranno aggiunte alle rate residue del finanziamento;
b) in unica soluzione: pagamento degli interessi maturati avverrà in occasione della prima rata in scadenza dopo la sospensione;
c) accodamento: il piano di ammortamento verrà allungato con l’aggiunta di alcune rate.
– SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE
In questo caso nel periodo di sospensione continuerà ad essere pagata solo la quota interessi e terminato il periodo di sospensione il piano di ammortamento continuerà secondo il contratto originario.