Nei finanziamenti ordinari e in quelli con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione ci sono delle somme che paghiamo all’inizio e durante il finanziamento; queste somme possono essere anche di importo elevato: infatti, spesso parliamo di diverse centinaia di euro o anche di più.
Queste somme sono riconducibili a:
– costi per stipulare delle assicurazioni, come le assicurazioni sulla vita o per la perdita d’impiego;
– commissioni.
Cosa succede se il finanziamento viene estinto prima della scadenza?
In questo caso, si ha il diritto a ottenere il rimborso delle somme non godute, cioè il rimborso di quella parte di assicurazione o di commissioni calcolate per l’intera durata del finanziamento di cui però ho usufruito soltanto in parte, perché il finanziamento è stato estinto prima della scadenza.
Mentre per le polizze assicurative è evidente che debba essere calcolata e rimborsata in maniera proporzionale la quota parte non goduta, quando si parla delle commissioni emergono delle criticità.
Nello specifico, le commissioni inerenti a un finanziamento si distinguono in:
- Upfront: queste si pagano all’apertura del finanziamento e possono essere, ad esempio, commissioni di istruttoria, commissioni di intermediazione, commissioni per l’agente;
- Recurring: sono le commissioni ricorrenti, cioè costi continuativi per la gestione del rapporto durante tutta la durata del finanziamento, i quali vengono “spalmati” sulle diverse rate.
Dove sorge la problematica?
In particolare, il quesito che ci si pone è: in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si ha il diritto ad avere il rimborso solo delle commissioni ricorrenti o anche di quelle Upfront?
Su questo tema è intervenuta una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, la sentenza Lexitor, del 2019, che ha sancito il principio che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, quindi sia delle commissioni Upfront, ossia quelle iniziali, sia di quelle Recurring (ricorrenti).
Tuttavia moltissime società finanziarie e banche ritengono che debbano essere restituite solo le commissioni Recurring (ricorrenti) e che, invece, non sia dovuto il rimborso delle commissioni Upfront; quindi, nonostante l’applicazione di tale sentenza, queste società non adempiono alle decisioni favorevoli al consumatore dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o adempiono soltanto parzialmente, spostando poi la controversia nelle aule dei tribunali.
Come comportarsi in questo caso?
E’ necessario avere il conteggio finale di estinzione anticipata del finanziamento fornito dalla società finanziaria o dalla banca per verificare quali somme sono state effettivamente rimborsate.
È comunque importante che il consumatore sappia che se si estingue anticipatamente un contratto di finanziamento ha il diritto di avere il rimborso di alcuni costi che ha pagato e che non sono più dovuti.
Questa situazione si presenta soprattutto nei contratti di finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, perché molto spesso questi contratti vengono “rinnovati”, cioè viene estinto il precedente contratto e se ne stipula uno nuovo in genere con un importo più alto; in tutti questi casi c’è il diritto ad avere il rimborso dei costi che abbiamo sopra menzionato e si tratta di centinaia e, in alcuni casi, addirittura di migliaia di euro.
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