Dal 15 ottobre entrerà in vigore il Decreto legge 127 del 21 settembre 2021, contenente alcune misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’obbligo della certificazione verde o Green Pass.
Cosa prevede questo Decreto?
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza se non verrà prorogato), è previsto che chi non è in possesso del Green Pass non può accedere al luogo di lavoro; l’obbligo riguarda tutti coloro che svolgono attività lavorativa a qualsiasi titolo, quindi anche volontari, chi svolge attività di formazione e anche dipendenti di ditte esterne che lavorano sulla base di un contratto esterno ( ad esempio: in appalto).
Quali soggetti sono esentati?
Sono esentati coloro che non possono partecipare alla campagna vaccinale a causa di allergie o particolari malattie presentando idonea certificazione medica.
Cosa succede se non si rispetta tale obbligo?
Nel settore pubblico, in caso di assenza di Green Pass, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e dal quinto giorno viene applicato il provvedimento di sospensione.
Nel settore privato la sospensione è immediata.
La sospensione si protrae fino a quando il lavoratore non si mette in regola con la certificazione verde.
Durante la sospensione non sono corrisposti stipendio o altri emolumenti, ma non si qualifica come sanzione disciplinare ed il lavoratore ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
A quanto ammontano le sanzioni?
La violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di Green Pass per accedere al luogo di lavoro comporta una sanzione da 600 a 1.500 euro.
Quanto costeranno i tamponi?
Sono stati stabiliti dei prezzi calmierati per i tamponi e l’obbligo per le farmacie di applicare tali prezzi fino al 31/12/2021:
- 8 euro per i minorenni
- 15 euro per i maggiorenni
- tampone gratis per i cittadini con disabilità o per chi è esente dalla campagna vaccinale
I test avranno diversa durata in base alla loro tipologia:
- tamponi molecolari: 72 ore
- tamponi rapidi: 48 ore
Da chi dovrà essere effettuato il controllo?
I datori di lavoro sono i soggetti deputati ad effettuare i controlli. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche e eventualmente individuare con atto formale i soggetti incaricati; le verifiche devono essere effettuate preferibilmente al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ma possono essere effettuate anche a campione. Sono previste sanzioni anche per il datore di lavoro che non controlla il rispetto dell’obbligo del green pass.
Infine c’è una questione ancora aperta e tutta da chiarire: chi deve pagare il costo del tampone qualora il lavoratore sia sprovvisto di Green pass? Per ora il costo è a carico del lavoratore, ma ci sono state richieste per fare in modo che sia il datore di lavoro a pagare e alcune aziende hanno avanzato la proposta di provvedere loro direttamente al pagamento.