L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha provocato anche una crisi economica che ha colpito sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi e/o liberi professionisti e il Governo dallo scorso marzo in avanti ha preso vari provvedimenti per venire incontro alle esigenze di chi ha subito una riduzione del proprio reddito a seguito di questa emergenza.
Una delle misure prese dal governo è stata l’estensione del c.d. Fondo Gasparrini, ossia la possibilità di accedere alla sospensione dei mutui sulla prima casa. I vari decreti hanno modificato l’impianto originario di questo fondo e hanno via via prorogato le scadenze.
L’ultima scadenza era fissata al 31/12/2020; ora, con il decreto Ristori, è stato introdotto un emendamento che prevede la proroga per l’accesso al fondo fino al 31 dicembre 2021.
Il Fondo Gasparrini, o Fondo di solidarietà Mutui prima casa, gestito dalla Consap, prevede la possibilità di sospendere le rate del proprio mutuo prima casa fino a un massimo di 18 mesi, ma prima delle misure prese dal governo a seguito del Covid-19 l’accesso a questo fondo era possibile soltanto a chi si trovava in una delle seguenti situazioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.)
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%
Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di accedere a questo fondo ed ottenere la sospensione delle rate del mutuo anche in altre condizioni:
per i lavoratori dipendenti:
- sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
- riduzione almeno pari al 20% dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi.
per i lavoratori autonomi e liberi professionisti:
- riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività a seguito delle misure emanate per l’emergenza sanitaria legata al Corona virus.
Per quanto tempo è concessa la sospensione?
La sospensione è possibile fino ad un massimo di 18 mesi, ma per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti la sospensione può essere per:
- 6 mesi : in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi
- 12 mesi: in caso di sospensione o riduzione compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi
- 18 mesi : oltre 302 giorni
Inoltre, a differenza di quanto era necessario fare prima dell’emergenza sanitaria, ora:
- per accedere alla sospensione non sarà necessario presentare l’Isee
- la sospensione è possibile per i mutui in ammortamento da almeno 3 mesi (prima era almeno 1 anno)
- la sospensione è possibile per un mutuo di importo originario fino a 400.000 euro (prima l’importo massimo era 250.000 euro)
La domanda va presentata alla banca con la quale è in essere il mutuo, tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet della Consap, la società che gestisce il fondo.
La sospensione può essere richiesta più volte per un periodo che complessivamente non superi i 18 mesi.
Ricordiamo che il Fondo Gasparrini opera esclusivamente per i mutui contratti per acquisto prima casa o acquisto e ristrutturazione, mentre sono esclusi i mutui che non hanno ad oggetto l’acquisto ma ad esempio soltanto la ristrutturazione.
Ricordiamo infine che la sospensione può essere richiesta anche qualora ci siano rate non pagate, a condizione che la morosità non sia superiore a 90 giorni.
E’ possibile scaricare il modulo di richiesta sospensione dal sito della Consap e seguire tutte le istruzioni riportate sul modulo stesso, allegando la documentazione richiesta a seconda dei casi e specificata nel modulo.