Il decreto Cura Italia ha previsto l’estensione della possibilità di sospendere i mutui per acquisto prima casa, accedendo al Fondo di solidarietà Mutui prima casa gestito dalla Consap ( o Fondo Gasparrini) a chi si trova nelle seguenti condizioni:
Lavoratori dipendenti:
– sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
– riduzione almeno pari al 20% dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi .
Lavoratori autonomi e liberi professionisti:
– riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività a seguito delle misure emanate per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.
Per quanto tempo è concessa la sospensione?
La sospensione è possibile fino ad un massimo di 18 mesi, ma per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti la sospensione può essere per:
– 6 mesi : in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni consecutivi;
– 12 mesi: in caso di sospensione o riduzione compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
– 18 mesi : oltre 302 giorni.
La domanda va presentata alla banca con la quale è in essere il mutuo e sarà necessario allegare la documentazione che comprova la sussistenza delle condizioni di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro: tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet della Consap, la società che gestisce il fondo.
La sospensione può essere richiesta più volte per un periodo che complessivamente non superi i 18 mesi e non comporta alcun costo.
Il fondo verserà alle banche il 50% degli interessi compensativi che maturano sul debito residuo nel periodo di sospensione: questo significa che; quando si riprenderà il pagamento delle rate; ci si troverà a dover pagare l’altro 50% di interessi maturati nel periodo di sospensione e che non sono stati coperti dal fondo.
Infine, in deroga al normale funzionamento del fondo Gasparrini:
– per accedere alla sospensione non sarà necessario presentare l’ISEE;
– la sospensione è possibile per i mutui in ammortamento da almeno 3 mesi;
– la sospensione è possibile per un mutuo di importo originario del mutuo fino a 400.000 euro.
Ricordiamo che Il Fondo Gasparrini opera esclusivamente per i mutui contratti per acquisto prima casa.
Qual è la procedura da seguire?
La domanda va presentata alla Banca con la quale è stato acceso il mutuo; successivamente la banca trasmette telematicamente a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti entro 10 giorni solari consecutivi; in seguito Consap ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione; la banca poi ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.
Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi (il periodo di sospensione include anche il periodo di morosità, non superiore a 90 giorni, antecedente la data di presentazione della domanda) oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.
Le rate di ammortamento che eventualmente dovessero scadere a far data dalla presentazione della domanda e fino all’attivazione della sospensione, potranno essere conteggiate nel periodo di sospensione.
Ricordiamo infine che la sospensione può essere richiesta anche qualora ci siano rate non pagate, a condizione che la morosità non sia superiore a 90 giorni.
E’ possibile scaricare il modulo di richiesta sospensione dal sito della Consap e seguire tutte le istruzioni riportate sul modulo stesso, allegando la documentazione richiesta a seconda dei casi e specificata nel modulo.